STATUTO SOCIETARIO

Art. 1
E' costituita l'Associazione denominata "CLUB CICLISTICO CREMONESE 1891"

Art. 2
Essa ha sede in CREMONA (CR) Via Agazzina n. 6.

Art. 3
L'Associazione ha lo scopo, senza alcun fine di lucro, di diffondere e facilitare, soprattutto nei giovani, l'attività ciclistica in ogni sua forma. A tal fine essa potrà, tra l'altro, promuovere, organizzare, svolgere e partecipare ad attività sportive e ricreative, organizzare incontri ed escursioni in genere.

Art. 4
Il patrimonio è costituito dai fondi raccolti, dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà, da eventuali lasciti o donazioni.

Art. 5
L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6
Sono soci dell'Associazione coloro la cui richiesta verrà accettata con deliberazione del Consiglio. Resteranno tali i soci le cui dimissioni non vengano presentate con lettera raccomandata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 7
La qualità di socio, oltre che per rinuncia, si perde per decesso, dimissioni od indignità sancita dall'Assemblea degli associati.

Art. 8
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sedici membri eletti dall'assemblea dei soci e durerà in carica un triennio.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.

Art. 9
Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, e uno o più Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere, ferma la compentenza per tali nomine da parte dell'Assemblea riunitasi per l'elezione del Consiglio.

Art. 10
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo o al preventivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di assenza od impedimento da uno dei Vice-Presidenti, in caso di impossibilità da parte di entrambi dal membro più anziano.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna. Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di eventuali dipendenti fissandone la retribuzione, compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12
Il Presidente, od in sua assenza uno dei Vice-Presidenti, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 13
I soci sono convocati in Assemblea almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta od equipollente, diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, indicando nella convocazione l'Ordine del Giorno.
L'Assemblea deve essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.

Art. 14
L'Assemblea delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generale dell'Associazione, sulla nomina dei compomenti del consiglio di Amministrazione e se nominato, del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.
Può inoltre deliberare in ordine al versamento, da parte dei soci, di una quota annua di associazione determinandone il relativo valore.

Art. 15
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le prescrizioni previste dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche membri del consiglio, ad eccezione che per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito alle responsabilità di Consiglieri.

Art. 16
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza da uno dei Vice-Presidenti ed in mancanza di entrambi da persona designata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se del caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolare costituzione della stessa.
Delle riunioni si redige apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente se nominati dagli scrutatori.

Art. 17
L'Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 18
La gestione dell'amministrazione può essere controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà dell'associazione.
Essi potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 20
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra questi e l'associazione o i suoi organi, verranno sottoposti in tutti i casi non vietati dalla legge, ad un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura con lodo inappellabile.